Statuto

Titolo V - Norme finali

Articolo 19 - Regolamento applicativo

I soci e gli organi della Federazione osservano le norme del regolamento applicativo e le sue modifiche, approvati dall’ Assemblea.

Articolo 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il fondo comune ed il patrimonio della Federazione sono impartiti in parti uguali tra le Associazioni costituenti.

Per consentire e garantire la comunità d’avvio delle attività della Federazione, il primo Presidente, al termine del proprio mandato, diventerà automaticamente membro del Consiglio Direttivo per il mandato successivo, fermo restando il numero complessivo di sei membri ed il numero di consiglieri spettante a ciascun socio.

In seguito, al termine del proprio mandato, il Presidente cesserà comunque di essere membro del Consiglio.

Articolo 21 - Norma transitoria: composizione del primo Consiglio Federale

Le Associazioni Medico-Scientifiche che intendono far parte del primo Consiglio Federale devono presentare apposita richiesta alla Federazione con lettera raccomandata inviata presso la sede della stessa Federazione.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibera l’ammissione delle Associazioni Medico-Scientifiche. Le Associazioni Medico Scientifiche ammesse, se composte in prevalenza da soci ANMCO e SIC , dovranno indicare i nominativi di due associati, uno socio ANMCO e uno socio SIC, specificando quale dei due dovrebbe essere il rappresentante e quale il sostituto nel Consiglio Federale.

Il primo Consiglio Federale sarà composto dai rappresentanti delle Associazioni secondo la preferenza dalle stesse manifestata.
Tuttavia, qualora il Consiglio Federale così risultante non fosse rispondente al principio di equivalente rappresentanza di cui al precedente art. 5, verranno concordate con le Associazioni le scelte dei rappresentati che siano coerenti con il principio di equivalente rappresentanza negli organi FIC.

Articolo 22 - Norma transitoria: verifica triennale

La struttura e il funzionamento del Consiglio Federale come delineati nel presente Statuto avranno carattere sperimentale e rimarranno in vigore per un triennio, decorrente dalla data di cui al precedente articolo 20, al termine del quale il Consiglio Direttivo, sulla base dell’attività svolta nel triennio stesso, delibererà se e con quali caratteristiche mantenere in vita il Consiglio Federale.

Il Presidente FIC
Il Segretario FIC

Allegato 1

  1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può chiamare come titolare di un corso anche un dirigente non di struttura complessa del SSN e questo entra a far parte del Consiglio della Scuola

  2. Un dirigente del SSN già presente nel Consiglio della Scuola di Specializzazione può essere chiamato a far parte della Commissione per gli esami di ammissione alla stessa.

  3. Possono essere chiamate a far parte della Scuola di Specializzazione, anche indipendentemente dalle necessità, strutture di eccellenza del SSN.

  4. Nelle Unità Operative universitarie ad organico misto facenti parte della struttura della Scuola di Specializzazione devono essere offerte al personale del SSN le stesse personalità di ricerca del personale universitario e, nei limiti consentiti dalla legge, il massimo coinvolgimento nella didattica.

Roma, 10 maggio 2004