Statuto

Titolo III - Organi

Articolo 6 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:
  1. l’Assemblea;
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo
  4. Consiglio Federale
  5. il Collegio dei Sindaci

Articolo 7 - L’Assemblea

L’Assemblea federale è composta dai rappresentanti della Società e dell’Associazione (in persona dei membri dei propri Consigli Direttivi) e dal Consiglio Direttivo della Federazione. All’Assemblea partecipa anche il Collegio dei Sindaci.

Il diritto di voto spetta esclusivamente alla Società ed all’Associazione, le quali esprimono un voto ciascuna.

All’atto della costituzione dell’Assemblea i rappresentanti della Società e dell’Associazione eleggono il rappresentante delegato al quale è attribuito il potere di esprimere il voto spettante alla propria rappresentata.

Le Associazioni si ritengono validamente rappresentate anche in presenza di un solo membro del proprio Direttivo; in tal caso al solo membro convenuto spetterà il potere di espressione del voto.

Articolo 8 - Convocazione e validità dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, per valutare i risultati ottenuti, approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno concluso e per discutere il programma ed il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Su richiesta, anche disgiunta, dei Direttivi della Società e dell’Associazione, essa si riunisce in via straordinaria.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto da notificarsi, almeno quindici giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione.

Nei casi di particolare urgenza, l’Assemblea si ritiene validamente convocata a mezzo di telegramma, lettera raccomandata A/R, fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dai Direttivi delle Associazioni, il Presidente deve provvedervi entro sette giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i quindici giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

Previa deliberazione unanime del Consiglio Direttivo e specifica indicazione nell’avviso di convocazione, l’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della seduta che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;

  2. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In mancanza delle suddette formalità previste per la convocazione, l’Assemblea si considera comunque regolarmente costituita ed atta a deliberare alle seguenti condizioni:
  1. che siano presenti:
    1. il Presidente,
    2. sia per ANMCO che per SIC, almeno due dei tre rispettivi membri del Consiglio Direttivo;
  2. che i membri del Consiglio Direttivo non presenti rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Federazione, nella quale comunicano di essere a conoscenza della riunione, di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.
L’Assemblea:
  1. nomina quattro membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Assemblea;
  2. prende atto delle modifica intervenuta nella composizione del Consiglio Direttivo a seguito della nomina di un nuovo Presidente in ANMCO e/o in SIC;
  3. delibera circa l’ammissione di nuove organizzazioni nella federazione;
  4. su proposta del Consiglio Direttivo modifica lo Statuto ed approva i Regolamenti e le loro modificazioni.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente viene indicato dal Direttivo del socio al quale spetta la Presidenza della Federazione, dopo aver ottenuto il gradimento dell’altro socio, e nominato dall’Assemblea.

L’incarico di Presidente è assegnato alternativamente ad un esponente SIC ed ad un esponente ANMCO; viene affidato per la prima volta ad un esponente SIC. Allo scadere del primo mandato viene comunque garantita l’alternanza SIC-ANMCO per la Presidenza. Il mandato ha durata triennale, non prorogabile e non immediatamente rinnovabile.

Il Presidente:
  1. ha la rappresentanza legale della Federazione, con facoltà di agire e resistere in giudizio in nome della Federazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti;

  2. convoca e presiede l’Assemblea il Consiglio Direttivo e il Consiglio Federale;

  3. attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini federali;

  4. compie tutti gli atti che si rendano necessari nell’interesse della Federazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, subentra quale supplente il consigliere più anziano tra gli altri due espressi dal medesimo socio cui spetta la Presidenza. Questi resta in carica sino alla designazione del nuovo Presidente da parte del Direttivo del socio cui spetta la Presidenza ed alla sua nomina da parte dell’Assemblea; il nuovo Presidente decade insieme al Consiglio.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da sei componenti.
Quattro consiglieri, compreso il Presidente di cui al precedente articolo, sono designati dai rispettivi Direttivi di SIC ed ANMCO in pari numero tra i soci delle due Associazioni e nominati dall’Assemblea.

Il socio cui spetta la Presidenza designa il Presidente e un consigliere.

Tali componenti del Consiglio rimangono in carica per un solo mandato e non sono immediatamente riproponibili se non per l’incarico di Presidente. Essi non sono retribuiti per le mansioni svolte e il loro mandato ha durata triennale non prorogabile.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente dell’ANMCO e il Presidente della SIC. Entrambi rivestono la carica di consigliere della Federazione per il periodo di durata del loro mandato quali Presidenti delle rispettive Associazioni.

L’Assemblea che si tiene successivamente alla nomina di un nuovo Presidente in ANMCO e/o in SIC prende atto dell’avvenuta modificazione della composizione del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio è attribuita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Esso inoltre:
  1. nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, scelto tra i rappresentanti del socio cui non spetta la Presidenza;

  2. determina le linee d’adozione della Federazione in attuazione delle direttive impostate dall’Assemblea;

  3. adotta le deliberazioni necessarie per l’applicazione del presente Statuto;

  4. accerta che gli Statuti delle Associazioni siano in armonia con il presente Statuto, come stabilito dall’articolo 4;

  5. delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare o immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni;

  6. attua le modifiche ai regolamenti interni deliberate dall’Assemblea;

  7. delibera, all’unanimità, in merito ai mezzi telematici da utilizzarsi per le riunioni dell’Assemblea;

  8. propone annualmente all’Assemblea il rendiconto economico-finanziario, nonché il bilancio preventivo;

  9. nomina i propri delegati i quali, nell’ambito dell’incarico ricevuto, potranno rappresentare la Federazione di fronte a terzi.

  10. delibera sull’ammissione delle Associazioni Medico-Scientifiche al Consiglio Federale;

  11. determina le materie da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale per ottenerne un parere vincolante

Articolo 11 - Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente mediante avviso scritto da notificarsi, almeno quindici giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione. Nei casi di particolare urgenza, il Consiglio si ritiene validamente convocato a mezzo di telegramma fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione., da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
Le sedute del Consiglio si ritengono validamente costituite in presenza del Presidente e di almeno tre consiglieri.
Per ogni seduta viene redatto un verbale dal Segretario, scelto all’inizio di ciascuna seduta tra i componenti del Consiglio.
In caso di votazione conclusasi in parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della seduta che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;

  2. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

In mancanza delle suddette formalità previste per la convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, alle seguenti condizioni:
  1. che, sia per ANMCO che per SIC, siano presenti almeno due dei tre rispettivi membri;

  2. che i membri non presenti rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Federazione, nella quale comunicano di essere a conoscenza della riunione, di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.
    Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Direttivo del socio che ha perso il proprio consigliere provvede a sostituirlo; il nuovo consigliere decade insieme al Consiglio.

Articolo 12 - Consiglio Federale: composizione, autonomia delle Associazioni Medico-Scientifiche e durata in carica

Il Consiglio Federale è composto dai tre membri ANMCO e dai tre membri SIC che formano il Consiglio Direttivo e da Associazioni Medico-Scientifiche operanti nel settore della Cardiologia, nella persona di un loro rappresentante nominato nel rispetto dei principi indicati nel successivo art. 13.

Si definiscono Associazioni Medico-Scientifiche le Società Cardiologiche del Territorio, le Società Cardiologiche di Settore e qualsiasi associazione di fatto, anche se denominata Gruppo di Studio, che sia dotata di una struttura organizzativa, giuridica ed economica e che risponda ai criteri di definizione di Società Medico Scientifica proposti dalla FISM.

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di ammissione al Consiglio Federale che pervengono, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede della Federazione, da parte delle Associazione Medico-Scientifiche e, a suo insindacabile giudizio, ne delibera l’accoglimento o il rifiuto. Le richieste di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo.

Le Associazioni Medico-Scientifiche rappresentate nel Consiglio Federale manterranno autonomia organizzativa, giuridica, gestionale, economica e scientifica e potranno essere delegate a rappresentare la Federazione presso la ESC nei settori di loro competenza.

Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Le Associazioni Medico-Scientifiche che entrano a far parte del Consiglio Federale nel corso del triennio di carica, rinnovano il proprio rappresentante, insieme alle altre Associazioni, al termine del triennio.

Se nel corso del triennio venga a mancare il rappresentante di un’Associazione Medico-Scientifica, la stessa provvederà a sostituirlo; di regola, il nuovo rappresentante deve essere espressione della stessa Associazione (ANMCO o SIC) del suo predecessore. Il nuovo consigliere decade insieme al Consiglio.

Articolo 13 - Criteri per la nomina del rappresentante nel Consiglio Federale

Ad ogni rinnovo del Consiglio Federale, le Associazioni Medico-Scientifiche costituite in prevalenza da soci ANMCO e SIC , per garantire il rispetto del principio di cui all’art. 5, devono di regola, fatto salvo diverso accordo approvato dal Consiglio Direttivo nominare, quale proprio rappresentante, alternativamente un socio ANMCO e un socio SIC.

Al fine di assicurare una paritetica partecipazione al Consiglio Federale da parte di ANMCO e di SIC, il Presidente potrà indicare alle Associazioni Medico-Scientifiche, all’atto dell’ammissione, se il loro rappresentante di prima nomina deve essere di provenienza ANMCO o SIC.

Il presente articolo non si applica alle Associazioni Medico-Scientifiche, non costituite in prevalenza da soci ANMCO e SIC per le quali all’atto della ammissione in FIC questo vincolo sia stato ritenuto inappropriato.

Articolo 14 - Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente , almeno due volte l’anno e tutte la altre volte che lo stesso Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, almeno otto giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione dell’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di particolare urgenza, il Consiglio si ritiene validamente convocato a mezzo di telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quattro giorni prima della seduta. Le adunanze del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente della Federazione.

Le sedute del Consiglio si ritengono validamente costituite in presenza del Presidente e della maggioranza dei consiglieri in carica. Per ogni seduta viene redatto un verbale dal Segretario, scelto all’inizio di ciascuna seduta tra i presenti.

Il Consiglio Federale può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della seduta che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;

  2. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Articolo 15 - Poteri del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale ha potere consultivo e propositivo in merito agli argomenti di interesse della Federazione. Ha inoltre potere deliberativo sulle materie, relative alla struttura e all’organizzazione funzionale della Cardiologia, che verranno sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo unanime nelle sue componenti associative. In questa ipotesi, la deliberazione assunta dal Consiglio Federale assume efficacia vincolante per il Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Federale sono invitati in rappresentanza delle Associazioni Medico Scientifiche che li hanno delegati alle riunioni del Consiglio Direttivo per trattare, a scopo consultivo, argomenti di loro competenza.

Una volta completato il processo di aggregazione in atto sui progetti condivisi delle Aree ANMCO e dei Gruppi di Studio SIC in Gruppi di Studio FIC questi potranno, previa apposita convocazione, prendere parte alle riunioni del Consiglio Federale per discutere problemi di loro competenza. La loro partecipazione stabile e paritetica al Consiglio Federale sarà decisa dopo il previsto periodo sperimentale di tre anni.

Articolo 16 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri. I Consigli Direttivi dei soci nominano un membro ciascuno e, di comune accordo, il Presidente del Collegio, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il presidente del Collegio dei Sindaci è retribuito secondo tariffa professionale.

Il Collegio:
  1. attua il controllo sulla gestione economica ed amministrativa della Federazione;

  2. in caso di inerzia, in persona del proprio Presidente, provvede alla convocazione dell’ Assemblea;

  3. redige una propria relazione sul bilancio da presentare all’ Assemblea in sede di approvazione del rendiconto.